PROPOSTA DI DELIBERA DONAZIONE ORGANI

C O M U N E   D I   R O M A

Consiglio Comunale

PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZATIVA CONSILIARE

Roma ………………………………….

OGGETTO: Indirizzi al Sindaco e alla Giunta Comunale per consentire ai cittadini, che ne esprimano la volontà, l’ apposizione sul proprio documento di identità della dicitura “donatore di organi e di tessuti”

Presentata dai Consiglieri:

- Masini Paolo

Premesso

che la possibilità di prolungamento della vita o della restituzione della salute attraverso la pratica del trapianto di organi o di tessuti da donatori compatibili rappresenta ormai da anni una delle eventualità più importanti offerte dalla scienza alle persone affette da patologie anche gravi;

che già dai primi anni ’60 gli interventi di trapianto sono stati effettuati con sempre maggiore frequenza e con risultati sempre più apprezzabili fino a giungere al primo trapianto di cuore effettuato nel 1967;

i risultati successivamente ottenuti nel campo dei trapianti di organi e di tessuti hanno dato entusiasmo, speranze e prospettive di vita alle persone affette da patologie, anche grazie ai successi che si sono realizzati nel contrastare il cosidetto “rigetto” grazie agli studi, perfezionati in tutti questi anni, di cure per rendere il soggetto ricevente più “tollerante” verso il trapianto;

sempre più spesso, grazie alla cultura che viene  affermandosi, i cittadini italiani si rendono disponibili a proporsi quali donatori di organi e di tessuti;

la legislazione italiana, in particolare con  la  legge  1  aprile  1991,  n. 91   avente per oggetto: “Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e di tessuti” detta le modalità e le regole entro le quali agire in materia;

in particolare l’ articolo 5 della citata legge fissa le disposizioni di attuazione delle norme circa la dichiarazione di volontà, prevedendo anche che in caso di mancata espressione della volontà il soggetto deve considerarsi “donatore di organi e di tessuti”;

che successivamente con Decreto dell’ allora Ministero della Sanità del 15 aprile 2000, in attuazione della legge n. 91 del 1 aprile 1991, veniva previsto che le dichiarazioni di volontà dovevano essere rese presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli Ambulatori di Medicina Generale attraverso moduli appositamente predisposti e resi disponibili presso le strutture citate;

che con Decreto del Ministero della Salute del 11 marzo 2008, veniva inserito il comma 2 bis dell’ articolo 2, integrando il Decreto 15.04.2000, prevedendo in esso che le dichiarazioni di volontà possono essere rese anche presso i Comuni e da questi trasmessi, previa convenzione, alle AA.SS.LL.;

che in base a questa ultima modifica i Comuni vengono coinvolti in pieno nell’ attuazione della manifestazione di volontà dei donatori;

che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999, n. 437, in materia di Carta di Identità su supporto informatico, all’ articolo 3, punto 4, stabilisce che sul documento possono essere ricompresi anche dati relativi al Servizio Sanitario Nazionale;

che l’ apposizione della dicitura “donatore di organi e di tessuti” sui documenti di identità dei cittadini interessati consente una più rapida individuazione dei donatori e snellisce l’ iter nei casi di somma urgenza;

che la presente proposta è stata sottoposta alla valutazione della competente …….. Commissione Consiliare Permanente la quale, in data, ha espresso parere……………………;

che in data…………………..il Direttore del Dipartimento …….. ha reso il seguente parere: “Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere………………….in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”;

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico amministrativa di cui all’ art. 97, 2° comma, del T.U.E.L. approvato con D.lgs: n. 267/2000;

vista la legge 1 aprile 1999, n. 91;

visto il Decreto Ministeriale emesso in data 15 aprile 2000 dal Ministero della Sanità;

visto il Decreto Ministeriale emesso in data 11 marzo 2008 dal Ministero della Salute;

visto lo Statuto del Comune di Roma approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 122 del 17 luglio 2000;

visto il Regolamento del Consiglio Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 100 del 25 luglio 2002 e sue successive modificazioni e integrazioni;

visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

tutto ciò premesso, il

CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dare indirizzo al Sindaco e alla Giunta Comunale ad operare affinché vengano attivate le convenzioni previste dalle normative di legge con le AA.SS.LL. per la trasmissione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini, e per far si che presso gli Uffici Anagrafici del Comune di Roma, nel momento in cui un cittadino maggiorenne chiede il rilascio del documento di identità, vengano fornite tutte le informazioni sulla materia e venga ad esso sottoposto il modulo di manifestazione di volontà circa la donazione di organi e di tessuti da trasmettere alle AA.SS.LL. e ai Centri di riferimento regionali per i trapianti, ed al tempo stesso sia chiesto al cittadino di esprimere la volontà circa l’ apposizione della dicitura “donatore di organi e di tessuti” sul documento di identità richiesto. Tale volontà potrà essere revocata dal cittadino in qualsiasi momento recandosi  presso gli Uffici Anagrafici del Comune e chiedendo la cancellazione della dicitura e la contestuale comunicazione alle AA.SS.LL. e ai Centri di riferimento regionali per i trapianti del cambio di volontà.

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